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A cura dell' Avv. Marcello Mantelli, Esperto legale di Ceipiemonte
Studio legale Mantelli Davini, Avvocati Associati


Nel caso di rapporti di agenzia commerciale che non prevedano la legge italiana come legge applicabile l’eventuale diritto all’indennità di fine rapporto dovrà essere accertato secondo la legge inglese.
In alcuni casi può accadere che il rapporto di agenzia internazionale sia stato costituito a seguito dello scambio di succinte emails o si sia trasformato da procacciamento d’affari in agenzia senza indicazione della legge applicabile fin dall’inizio della relazione.
Nell’attuale scenario post-Brexit, visto che il Regolamento europeo Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è stato recepito nell’ordinamento interno inglese, nelle situazioni commerciali sopra viste si applicherà la legge inglese ed è bene tenere conto di alcune cautele.

Secondo le Regulation 1993 del Regno Unito (SI 1993/3053) applicabili a Inghilterra, Galles e Scozia  alla fine del rapporto l’agente ha diritto, a certe condizioni, a ricevere un’indennità di fine rapporto- diritto inderogabile- secondo un sistema che prevede due diverse opzioni.
Salva diversa scelta delle parti nel contratto, l’indennità secondo la legge inglese sarà dovuta e conteggiata come risarcimento del pregiudizio subito (compensation) dall’agente a causa dello scioglimento del contratto. Essa sarà determinata e conteggiata in modo da risarcire la perdita di provvigioni, gli investimenti non ammortizzati e le spese fatte dall’agente.
Le corti inglesi determinano il valore in questione come prezzo di acquisto da parte di un terzo dell’agenzia, tenuto conto di tutte le circostanze del caso (Lonsdale v Howard & Hallam Ltd [2007] House of Lords). Questa sarà quindi l’indennità dovuta all’agente, sempre e in automatico nell’ambito delle relazioni tra preponenti italiani e agenti inglesi nei casi sopra visti.

Le parti possono però optare per iscritto per il diverso tipo di indennità basato sull’eventuale apporto di nuovi clienti o di nuovo fatturato da parte dell’agente il cui beneficio rimarrà al preponente dopo la cessazione del rapporto (indemnity).
Quest’ultimo tipo di indennità, sempre che ne sorga il diritto in favore dell’agente, non potrà superare l’equivalente di un’indennità annua calcolata sulla base delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni o nella media del periodo se il rapporto ha avuto durata inferiore.

In linea generale, l’applicazione del criterio automatico della compensation ai rapporti che non prevedono espressamente l’opzione alternativa della indemnity potrebbe portare a un esborso più elevato a carico del preponente. Fondamentale risulta quindi mettere il faro sui rapporti in corso con agenti UK in modo da limitare i potenziali futuri esborsi a titolo di indennità.


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