Contenuti Principali

A cura dell' Avv. Luca Davini, Esperto legale di Ceipiemonte
Studio legale Mantelli-Davini, Avvocati Associati

Prima di affrontare il tema del presente articolo, è necessario chiarire una questione fondamentale, ovvero l’esigenza di distinguere le problematiche attinenti alla legge applicabile da quelle relative alla giurisdizione. In sostanza, quando si fa riferimento alla legge applicabile si intendono le norme che disciplineranno tutti gli aspetti non regolati dal contratto mentre, in tema di giurisdizione, il riferimento è al soggetto che sarà competente a decidere eventuali controversie nell’esecuzione del contratto, qualora le parti non siano state in grado di risolverle in via amichevole (come peraltro avviene nella maggioranza dei casi). È bene poi chiarire che scegliendo la giurisdizione, ovvero sottoponendo eventuali controversie ai tribunali di un determinato Stato, la legge applicabile al contratto non sarò automaticamente quella propria dell’ordinamento di quel Paese, e viceversa.
In linea del tutto generale, senza la pretesa di indicare soluzioni ottimali (il che non sarebbe possibile, stante la necessità di esaminare caso per caso la migliore soluzione adottabile), le opzioni a disposizione delle parti nell’esercizio della loro libertà di scelta sono: legge del proprio Paese, legge del Paese della controparte, legge di un Paese terzo, cosiddetti principi generali del diritto.

La scelta della legge del proprio Paese consentirà di far riferimento ad una normativa generalmente meglio conosciuta anche se non sempre si tratterà di una scelta ideale, ad esempio nel caso in cui la scelta della legge del Paese di controparte avrebbe condotto all’applicazione di norme più vantaggiose per l’esportatore italiano.
Nei casi in cui le parti non si accordino né sulla scelta della propria né di quella di controparte, si potrebbe optare per la legge di un Paese terzo, scelta che porta con sé il vantaggio della neutralità ma anche l’evidente svantaggio che nessuna delle due parti di norma conoscerà a fondo la normativa che verrà applicata, con rischi che gravano sulla corretta esecuzione del contratto oppure fare ricorso ai cosiddetti principi generali del diritto.
In entrambi i casi sarà però opportuno sottoporre le eventuali controversie nascenti dal contratto, regolato da una legge di un Paese terzo o dai principi generali del diritto, ad arbitrato, così da poter fare affidamento sulla conoscenza del diritto applicabile da parte degli arbitri.

Ciò detto, accade tuttavia molto spesso che un contratto internazionale, soprattutto se redatto senza l’assistenza di un consulente espero in materia, non stabilisca alcunché in punto legge applicabile, vuoi perché le parti non hanno ben compreso la rilevanza del problema, oppure perché non sono state in grado di accordarsi sul punto, lasciando la questione sospesa.
In questo caso, occorrerà fare riferimento alle norme di diritto internazionale privato (D.I.P.) applicabili al caso di specie, ovvero un set di regole nazionali di cui dispone ogni Paese che consentono, tra le altre cose, di determinare la legge applicabile ad un contratto internazionale (in Italia tali regole sono contenute nella legge 218/1995).

In linea di massima, i sistemi di D.I.P. prevedono accanto a criteri generali (luogo di esecuzione del contratto, residenza o domicilio della parte che esegue la prestazione caratteristica del contratto, legge del Paese che presenta il collegamento più stretto con il contratto) criteri di collegamento specifici per singoli tipi di contratto. Ad esempio, il Regolamento n. CE/593/2008, in vigore in tutti gli Stati membri dell’UE, con sola eccezione della Danimarca, prevede in successione:

  • criteri specifici per una serie di contratti (quali vendita, prestazione di servizi, franchising, distribuzione)
  • il ricorso al criterio della residenza della parte che deve effettuare la prestazione caratteristica
  • ed infine, il riferimento alla legge del Paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto.

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