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A cura dell' Avv. Marcello Mantelli, Esperto legale di Ceipiemonte
Studio legale Mantelli Davini, Avvocati Associati

Le imprese presenti in Russia, tramite società in loco anche in joint-venture con partners russi e le imprese residenti al di fuori del Paese devono tenere conto, nell’ambito delle loro attività di export compliance, anche dell’apparato contro-sanzionatorio adottato dalla Federazione Russa. E quindi non solo delle misure restrittive adottate dall’UE, USA e UK e da altri Paesi.

Le misure adottate quest’anno dalla Federazione Russa sono la risposta alle sanzioni adottate da UE, Usa, UK e da numerosi altri Paesi a causa della crisi russo-ucraina. Dal lato import sono tuttora in vigore le contro-misure del 2014 che già vietavano l’ingresso nel territorio della Federazione Russa, ad esempio, di prodotti agro-alimentari freschi e secchi, sebbene in realtà quest’anno tali restrizioni non siano state ad oggi ampliate e si possa affermare che non vi siano limitazioni all’import di merci nel Paese. In un tale contesto diviene sempre più complesso per le imprese che si muovono su diversi mercati rispettare tutte le norme applicabili. Deve essere infatti legalmente possibile, ad esempio, da un lato, l’export dalla Russia verso l’UE o altro Paese sanzionato di un certo prodotto e, dall’altro lato, l’import di quel prodotto nel Paese di destinazione.

Oltre alla tutela e stabilizzazione del proprio sistema finanziario e del rublo le contro-misure russe riguardano, tra l’altro, fino al 31 dicembre 2022, il divieto di esportare dalla Russia verso i Paesi sanzionati, indicati in una specifica lista, materie prime ed altri prodotti listati quali, ad esempio, alcuni macchinari e attrezzature con contenuto tecnologico, attrezzature elettriche, mediche, macchine per la lavorazione del metallo, turbine, certi tipi di legname e di granaglie.

Sotto altro profilo non risultano invece criticità né per quanto riguarda il pagamento in valuta da parte delle imprese russe di debiti commerciali derivanti da contratti internazionali (salve alcune limitazioni sul pagamento degli anticipi in materia di appalti) né sulle procedure giudiziarie di recupero dei crediti commerciali da parte di imprese straniere.

Le attività di export compliance aziendali rimangono quindi la bussola da seguire per operare in conformità con le sanzioni e le contro-sanzioni insieme ad una attenta redazione del contratto internazionale che dovrà prevedere, tra l’altro, appropriate clausole su forza maggiore, hardship e sanzioni.


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