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A cura dell' Avv. Marcello Mantelli, Esperto legale di Ceipiemonte

Quando si appresta a concludere una vendita di merce con una controparte straniera, l’esportatore italiano spesso si domanda quale sia la disciplina che regola i rapporti con il proprio partner commerciale per quanto non pattuito nel contratto di vendita, spesso costituito da una sintetica conferma d’ordine (se presente).
In questo contesto si inserisce la disciplina della vendita internazionale introdotta dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Vienna, 1980, in seguito anche la “Convenzione” o la “CISG”) che ha lo scopo di realizzare uno “spazio giuridico uniforme” nel campo della vendita internazionale di merci.


La Convenzione detta infatti una disciplina uniforme della vendita internazionale che entra a far parte del diritto interno dei Paesi aderenti, con la conseguenza che quando uno Stato aderisce alla Convenzione, esso viene a disporre di due normative sulla vendita:
• quella della Convenzione, applicabile alle vendite internazionali di merci (Italia/Estero)
e
• quella interna applicabile alle vendite nazionali di merci (Italia/Italia).

Ma quando si applica la Convenzione di Vienna?
Per regola generale, la Convenzione si applica ai contratti internazionali di vendita di merci conclusi fra parti aventi la loro sede d’affari in Stati diversi, quando tali Stati sono Stati che hanno sottoscritto la Convenzione, quando le norme di diritto internazionale privato (D.I.P.) portano all’applicazione della legge di uno Stato contraente oppure per libera scelta delle parti espressa nel contratto.

Occorre peraltro avere presente che è possibile sia escludere l’applicazione della CISG, sia derogarla, in conformità con uno dei principi che permea in linea generale tutta la disciplina del commercio internazionale, ovvero l’attribuzione in capo alle parti contrattuali della più ampia autonomia decisionale.
Conseguentemente le parti sono libere di escludere - ovvero di derogare - l’applicazione della Convenzione, scegliendo di sottoporre il contratto ad una legge diversa (ad es. la legislazione “interna” dello Stato di una delle parti): questa possibilità è espressamente ammessa dalla Convenzione (art. 6 della CISG).

È opportuno precisare poi che la disciplina contenuta nella CISG riguarda diritti e obblighi generali del venditore e del compratore e non riguarda invece tutta una serie di questioni ulteriori di carattere più specifico, che rimangono sottoposte alla legge nazionale scelta dalle parti, come ad esempio il problema del momento del passaggio di proprietà della merce ovvero il tema dell’applicazione degli interessi per ritardato pagamento.

Un esportatore che conosca i meccanismi di base della Convenzione e le regole in essa contenute potrà poi decidere, a ragion veduta, se apprestare o meno le necessarie protezioni e tutele, negoziando con il partner apposite integrazioni o modifiche alle previsioni della Convenzione ed inserendole nel contratto di vendita, auspicabilmente con l’ausilio dei propri consulenti esperti nella materia, così da individuare soluzioni in grado di conferire all’affare il più alto grado di sicurezza possibile.

In conclusione, la conoscenza della legge applicabile e la conseguente prevedibilità degli obblighi e delle responsabilità di ciascuna parte, costituisce un aspetto fondamentale per la buona riuscita delle operazioni di vendita e per tale motivo si raccomanda di valutare attentamente per ciascun contratto di vendita l’inserimento espresso di una clausola che indichi la Convenzione quale legge applicabile al contratto di vendita tra le parti in abbinamento con la legge italiana.


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