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A cura dell' Avv. Marcello Mantelli, Esperto legale di Ceipiemonte

In tutti gli ordinamenti giuridici dei paesi più avanzati vige il principio della libertà dell’imprenditore di negoziare con un partner, di decidere se perfezionare o meno con esso un contratto internazionale oppure di interrompere le trattative. Ma si tratta di una libertà senza limiti oppure anche nella fase delle trattative sono previste delle regole? Dipende dalla legge applicabile.

Si pensi ad esempio al caso di una trattativa tra un venditore italiano e un’acquirente inglese riguardante la vendita di un impianto industriale complesso. Dopo mesi di analisi e soluzioni tecniche, di incontri tra i rispettivi referenti commerciali e un accordo molto vicino alla conclusione, quando ormai il venditore confida nella stipula del contratto, riceve invece notizia che il compratore recede dalla trattativa, senza neppure fornire una chiara motivazione.    
In un tale caso il venditore italiano, dal punto di vista della legge italiana, se è in grado di provare la violazione ad opera della controparte degli obblighi di comportamento seconda buona fede che devono essere osservati nello svolgimento delle trattative potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Sul punto la legge italiana - e in maniera molto simile molti ordinamenti giuridici di civil law come ad esempio quello francese all’art.1112 cc - prevede infatti che “Le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto devono comportarsi secondo buona fede” il che, tradotto in termini pratici, comporta che le trattative vadano condotte con lealtà e correttezza, senza ledere gli interessi dell’altra parte.

Nell’ordinamento italiano si delinea una responsabilità precontrattuale, per violazione di tali regole quando sono presenti e si possano provare le seguenti circostanze:
a) la pendenza di trattative tra le parti;
b) le trattative sono giunte a uno stadio idoneo a far sorgere nell’altra parte il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto (non basta quindi un contatto informativo, ad esempio per chiedere un preventivo o qualche approfondimento sullo stesso);
c) l’interruzione delle trattative, ad opera di una parte, avviene senza giustificato motivo
d) non sussistano fatti idonei ad escludere il ragionevole affidamento della parte che invoca la responsabilità dell’altra sulla conclusione del contratto.
Cfr Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 15 aprile 2016, n. 7545 (CED Cassazione 2016)

Invece dal punto di vista della legge inglese e nella maggior parte degli ordinamenti di common law (tra gli altri Stati Uniti e Australia anche se con diverse sfumature) la medesima richiesta, pur in presenza dei medesimi requisiti, non darebbe in linea di principio luogo ad alcuna responsabilità a carico della parte che recede, in quanto in tale sistema giuridico non è presente nessun obbligo di condurre le trattative secondo buona fede. Ad esempio, secondo le regole inglesi ciascuna parte può legittimamente recedere dalle negoziazioni “at any time and for any reason” tenendo semplicemente a proprio carico i costi inutilmente sostenuti per negoziare, sebbene una limitata forma di tutela della parte lesa dall’interruzione delle trattative venga garantita tramite l’istituto della misrepresentation cioè la contestazione alla controparte di una falsa rappresentazione dei fatti rilevanti per la conclusione del contratto o di una dichiarazione non veritiera.

Per individuare la legge che regola le trattative dal punto di vista del nostro sistema di diritto internazionale privato europeo occorrerà fare riferimento al Regolamento Roma II (Regolamento CE 864/2007) il quale la indica nella legge che si applica al contratto o che sarebbe stata applicabile al contratto se fosse stato concluso.

Per evitare incertezze perlomeno per le operazioni economiche di particolare importanza e complessità, il consiglio pratico è quello di regolare le trattative tramite specifici accordi, ad esempio tramite accordi di segretezza per tutelare lo scambio di informazioni confidenziali e accordi che prevedano rimborsi delle spese affrontate nel corso del negoziato nel caso il contratto non venga perfezionato


 

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