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A cura dell' Avv. Luca Davini, Esperto legale di Ceipiemonte

Nel presente articolo esaminiamo i requisiti di forma del contratto di vendita internazionale di merci sulla base delle disposizioni previste nella Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci del 1980 (in seguito la “Convenzione” o la “CISG”).

La Convenzione ha introdotto un sistema uniforme di regole sulla vendita internazionale a vantaggio degli scambi commerciali tra imprese, che si trovano quindi ad operare in un quadro legale comune in cui vigono norme più appropriate per il commercio internazionale rispetto alle singole normative nazionali. Tra tali regole vi è la libertà di forma del contratto: infatti, secondo la Convenzione il contratto di vendita, le sue modifiche e perfino il suo scioglimento non sono soggetti a requisiti di forma (artt. 11 e 29 della CISG), il che costituisce senza dubbio una regola tra le più adatte al modo di fare affari delle imprese. Tale assoluta libertà di forma (la cosiddetta “informalità” del contratto) copre sia i requisiti di validità del contratto sia la prova del contratto stesso, che non è quindi soggetta ai limiti processuali delle normative nazionali, ad esempio in Italia sono posti limiti alla prova testimoniale in materia di contratti nazionali.

Si tenga presente, tuttavia, che alcuni Stati che hanno posto delle riserve sulla libertà di forma (ad esempio la Russia) richiedendo in sostanza che venga rispettata la loro forma nazionale per concludere una vendita internazionale (normalmente si tratta della forma scritta), ragione per cui occorrerà di volta in volta verificare la presenza di tali riserve, ai fini della valida conclusione del contratto o della prova della sua esistenza.
Ne consegue che secondo gli artt. 11 e 29 della Convenzione, un contratto di vendita internazionale potrà essere validamente perfezionato verbalmente, telefonicamente, via e-mail e perfino attraverso uno scambio di brevi messaggi di testo (SMS) o tramite le app che offrono servizi di messaggistica istantanea (ad esempio WhatsApp), modalità questa sorprendentemente molto diffusa in certi settori merceologici. Pertanto, per fare un caso pratico, una vendita di capi di abbigliamento perfezionata via telefono o tramite WhatsApp, sarà pienamente valida in caso di applicazione della Convenzione al rapporto commerciale tra le parti. Per quanto, come ora visto, la forma del contratto di vendita internazionale sia libera, occorre tuttavia evidenziare che la CISG non regola i requisiti soggettivi delle parti contrattuali vale a dire la loro capacità a contrarre, a stipulare il contratto.
Questa capacità, costituita in particolare (ma non solo) dal disporre del potere di firmare il contratto, andrà verificata secondo il diritto nazionale applicabile caso per caso insieme alla Convenzione (e cioè, secondo la legge applicabile al contratto scelta dalle parti o secondo la legge applicabile al contratto in mancanza di scelta espressa dalle parti nel medesimo).


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